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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27756 del 22/11/2017 (Rv. 646954 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Domanda risarcitoria nei confronti del responsabile e dell'assicuratore r.c.a. - Fallimento del responsabile - Rinuncia alla domanda nei confronti della curatela - "Vis attractiva" della procedura fallimentare - Improcedibilità del giudizio risarcitorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646954-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Quando sia proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo, salvo che il danneggiato, dopo l'interruzione e la riassunzione del giudizio nei confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa verso questa e si limiti a chiedere la condanna diretta dell’assicuratore, nel qual caso la partecipazione (per effetto del litisconsorzio necessario) dell’assicurato sottoposto a procedura concorsuale (in persona del curatore fallimentare o del commissario liquidatore) non rende operante la "vis attractiva" della procedura, giacché la pronuncia giudiziale non può incidere sulla massa e influire sulla "par condicio creditorum".

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 53, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)