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Sez. 1, Sentenza n. 17035 del 05/08/2011 (Rv. 619201 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE | Accertamento dei crediti nei confronti del fallito - Insinuazione al passivo - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Improcedibilità di ogni diversa azione - Eccezioni - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione stradale.
Stato
decisa il 2011-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619201-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE

Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione, nè un'eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un'azione che comporti il necessario intervento di più litisconsorti, come nella specie prospettato ex art. 23 della legge n. 990 del 1969 per il risarcimento dei danni da incidente stradale; pertanto, deve essere dichiarata inammissibile l'azione di condanna al risarcimento del danno derivante da circolazione stradale proposta nei confronti dell'assicuratore e del responsabile fallito, oltretutto citando la curatela, in quanto la parte danneggiata avrebbe dovuto, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante (da proporsi con il rito fallimentare), astenersi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarare l'intenzione di avvalersi di una eventuale condanna solo in esito al ritorno "in bonis".

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1969 num. 990 art. 23, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)