Sez. L, Sentenza n. 6331 del 19/03/2014 (Rv. 630070 - 01)
DECADENZA - DIRITTI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI - RILEVABILITÀ DI UFFICIO | Decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 439 del 1970 e succ. modifiche - Funzione pubblicistica - Configurabilità - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Ammissibilità - Possibilità di rinuncia alla decadenza - Esclusione - Fondamento.
DECADENZA - DIRITTI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI - RILEVABILITÀ DI UFFICIO
In tema di prestazioni previdenziali, la decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438, è un istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2968, Cod. Civ. art. 2969, Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)