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Sez. L, Sentenza n. 12141 del 01/12/1998 (Rv. 521250 - 01)

DECADENZA - DIRITTI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI - RILEVABILITÀ DI UFFICIO | Decadenza dall'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale ex art. 6 D.L. n. 103 del 1991 - Estensione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521250-01

DECADENZA - DIRITTI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI - RILEVABILITÀ DI UFFICIO

La decadenza (sostanziale) dall'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, prevista dall'art. 6. D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, è annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, col solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale (il quale non ha alcun particolare onere probatorio, essendo la decadenza una conseguenza del fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto durante il tempo stabilito), di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad esso soggetto.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)