Sez. L, Sentenza n. 2743 del 27/03/1996 (Rv. 496608 - 01)
DECADENZA - DIRITTI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI - RILEVABILITÀ DI UFFICIO | Decadenza dall'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale ex art. 6 d.l. n. 103 del 1991 - Estensione - Limiti.
DECADENZA - DIRITTI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI - RILEVABILITÀ DI UFFICIO
La decadenza (sostanziale), ex art. 6 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, dall'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, è di ordine pubblico (artt. 2968 e 2969 cod. civ.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, col solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2968, Cod. Civ. art. 2969, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 339 art. 47, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)