Sez. L, Sentenza n. 6100 del 18/06/1998 (Rv. 516589 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente - Recesso del datore di lavoro per giusta causa - Proporzionalità tra fatto addebitato e recesso - Valutazione - Criteri - Mancanza o particolare trascurabilità del danno patrimoniale - Irrilevanza - Compimento dell'illecito fuori dall'orario o dal luogo di lavoro - Ininfluenza - Idoneità dell'illecito a determinare dubbio sulla futura osservanza dei doveri incombenti sul lavoratore - Decisività - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Nel caso di licenziamento per giusta causa a norma dell'art. 2119 cod. civ., in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale (rilevanti in sede penale) ovvero la circostanza che il fatto illecito sia stato commesso fuori dall'orario o (come, in specie) dal posto di lavoro, ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento - in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti - specie quando non sia possibile per il datore di lavoro apprestare sicure difese idonee a impedire furti o comunque manomissioni di materiali aziendali. (Nella specie ribadendo il principio di cui alla massima la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sorretto da giusta causa il licenziamento di un dirigente di una filiale di una catena di grandi magazzini, sorpreso in un'altra filiale sita in una città diversa, ad occultare sulla propria persona alcuni oggetti di modestissimo valore economico, quali una confezione di chiavi tubolari e un paio di solette da scarpe).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)