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Sez. L, Sentenza n. 6175 del 13/05/2000 (Rv. 536490 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Privatizzazione del relativo rapporto di lavoro - Potere dell'autonomia collettiva di individuare cause estintive del rapporto diverse da quelle previste dall'ordinamento - Esclusione - Clausola dell'accordo integrativo del CCNL per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane del 26 novembre 1994 prevedente la risoluzione automatica del rapporto al conseguimento della massima anzianità contributiva - Nullità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536490-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane, come tutti i rapporti di natura privatistica, è regolato dall'ordinaria disciplina civilistica anche con riguardo alle ipotesi di risoluzione; deve, pertanto, considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., per contrasto con norme imperative (codice civile, legge n. 604 del 1966 e legge n. 300 del 1970), l'accordo integrativo del CCNL per i suddetti dipendenti del 26 novembre 1994, nella parte in cui prevede la risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva, dovendo escludersi che la contrattazione collettiva possa, in assenza di una norma che ciò espressamente consenta, prevedere cause estintive del rapporto a tempo indeterminato diverse rispetto a quelle già individuate e disciplinate dall'ordinamento (licenziamento, dimissioni, mutuo consenso ovvero verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 18, comma quinto, legge n. 300 del 1970). Ne consegue che l'eventuale comunicazione da parte del datore di lavoro di cessazione del rapporto al verificarsi del suddetto evento non costituisce licenziamento, ma risoluzione del rapporto per un fatto oggettivo, sicché alla fattispecie non è applicabile l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nella parte relativa alla reintegra nel posto di lavoro, dovendo seguire alla nullità della suddetta clausola esclusivamente la declaratoria di prosecuzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)