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Sez. L, Sentenza n. 1786 del 06/02/2003 (Rv. 560289 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Clausola dell'accordo integrativo al ccnl del 26 novembre 1994 di risoluzione automatica del rapporto al compimento della massima anzianità contributiva - Illegittimità - Comunicazione del datore di lavoro della cessazione del rapporto - Configurabilità quale licenziamento - Esclusione - Conseguenze - Art. 18 legge n. 300 del 1970 - Applicabilità - Esclusione - Declaratoria di continuazione del rapporto - Diritto del lavoratore alla percezione delle retribuzioni - Sussistenza - Detraibilità delle somme percepite a titolo di pensione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560289-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

In riferimento al rapporto di lavoro privatizzato (ex D.L. n. 487 del 1993, conv. nella legge n. 71 del 1994) dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, è nulla la clausola contenuta nell'accordo integrativo al ccnl del 26 novembre 1994, secondo la quale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva. In tal caso, il collocamento a riposo e la comunicazione da parte del datore di lavoro dell'operatività della clausola contrattuale non configurano però un vero e proprio licenziamento, in quanto il datore di lavoro si limita ad adeguare il suo comportamento alla ritenuta avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato; conseguentemente non è applicabile l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 ed alla nullità della suddetta clausola deve seguire la declaratoria di prosecuzione del rapporto e la condanna del datore di lavoro a pagare le retribuzioni maturate successivamente all'illegittimo collocamento a riposo, non essendo detraibili dalle somme dovute a siffatto titolo gli importi eventualmente percepiti dal lavoratore a titolo di pensione, poiché non può ritenersi verificato l'evento dal quale deriva il diritto al pensionamento ed il lavoratore è esposto all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)