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Sez. L, Sentenza n. 14763 del 30/12/1999 (Rv. 532659 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Clausola contrattuale collettiva prevedente l'estinzione automatica del rapporto per il raggiungimento della massima anzianità contributiva - Legittimità - Esclusione - Fattispecie relativa alla contrattazione collettiva per i dipendenti dell'Ente poste italiane.
Stato
decisa il 1999-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532659-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

Al contratto collettivo di diritto comune non è consentito di regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva, atteso che, se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto validamente inserito, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità (ex art. 1418 cod.civ.) dell'elemento accidentale. Pertanto nella nuova regolamentazione legislativa (D.L. n. 487 del 1993, conv. in legge n. 71 del 1994) del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, il contratto collettivo per tale categoria di personale non può derogare alle norme di legge imperative e, quindi, è nulla la previsione contrattuale, secondo cui il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva. (Nella specie al S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto la legittimità di un accordo integrativo del c.c.n.l. 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'Ente poste italiane, poi Poste Italiane S.p.A., nella parte in cui prevedeva un'ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al raggiungimento da parte del lavoratore dell'anzianità contributiva massima)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Decreto Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)