Sez. 1, Sentenza n. 8393 del 20/09/1996 (Rv. 499688 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ | Difetto di rappresentanza - Difesa tecnica rispetto alla citazione in primo grado - Nullità insanabile all'interno del processo - Conversione della nullità della sentenza in motivo di gravame - Passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo- Impedimento - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ
Il difetto di rappresentanza-difesa tecnica che colpisca la citazione introduttiva del giudizio, pur se comporta una nullità insanabile all'interno e nello sviluppo del processo (per la preclusione posta dall'art. 125, secondo comma, cod.proc.civ.), tuttavia non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo stesso, restando soggetto alla regola dell'art. 161, primo comma, cod.proc.civ., secondo la quale il vizio di nullità della sentenza si converte in motivo di gravame (nella specie, l'attore, per errore a lui imputabile, aveva conferito la procura a difensore non abilitato, perché non più iscritto nell'albo degli avvocati e procuratori).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)