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Sez. 5, Sentenza n. 3872 del 24/02/2005 (Rv. 579582 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Persona giuridica - Rilascio della procura da parte di soggetto privo del potere di rappresentanza - Conseguenze - Inesistenza dell'atto di citazione - Esclusione - Sentenza conclusiva del processo - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Suscettibilità di passaggio in giudicato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579582-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Il rilascio della procura alle liti da parte di soggetto privo del potere di rappresentanza di una persona giuridica determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione (del quale la procura non costituisce requisito essenziale), con la conseguenza che quest'ultimo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere. Ne deriva ulteriormente che la sentenza conclusiva del processo è nulla per carenza di un presupposto necessario ai fini della valida costituzione del processo stesso, ma non inesistente, e che essa, per effetto del principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, è suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo (non essendo esperibili i rimedi dell'"actio" o dell'"exceptio nullitatis", consentiti soltanto nel caso di inesistenza della sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)