Sez. 2, Sentenza n. 3072 del 18/05/1982 (Rv. 421000 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI - PREVEDIBILE FALLIMENTO DI UNO DEI CONTRAENTI - DISCIPLINA EX ARTT. 1461 E 1481 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI - PREVEDIBILE FALLIMENTO DI UNO DEI CONTRAENTI - DISCIPLINA EX ARTT. 1461 E 1481 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Le norme degli art. 1461 e 1481 cod. civ., le quali sono entrambe dirette a garantire nei contratti con prestazioni corrispettive il sinallagma funzionale tra le contrapposte prestazioni, in attuazione dello stesso principio cui si ispira l'art. 1460 cod. civ., si applicano, in forza di interpretazione meramente estensiva, anche a favore del contraente che possa essere pregiudicato dal fallimento dell'altra parte, in quanto dette norme perseguono la finalità di evitare che sia violato o alterato l'equilibrio tra le prestazioni, qualora, durante lo svolgimento del rapporto, venga a manifestarsi l'incertezza della realizzazione della controprestazione in relazione alla quale sia stata assunta l'obbligazione corrispettiva, circostanza questa che si verifica anche nell'ipotesi in cui il rapporto possa essere influenzato o condizionato dal possibile e prevedibile fallimento di uno dei contraenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1481, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)