Sez. 2, Sentenza n. 4835 del 04/08/1988 (Rv. 459655 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI - SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PRESTAZIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI - SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PRESTAZIONE - CONDIZIONI.*
Ai fini della sospensione cautelativa della prestazione ex art. 1461 cod. civ. non è sufficiente che l'altro contraente abbia contratto debiti verso terzi o non li abbia soddisfatti alla scadenza, atteso che tale situazione debitoria, di per sè considerata, se può giustificare la previsione di un futuro pericolo di conseguire la controprestazione, non legittima il contraente in bonis a sospendere la prestazione corrispettiva da lui dovuta ove in concreto non comporti, in relazione alla natura ed al contenuto di detta controprestazione, il pericolo attuale ed evidente di perderla. (nella specie, alla stregua del citato principio, la suprema Corte ha confermato la pronuncia che non aveva ritenuto giustificata la sospensione del pagamento, da parte del promissario acquirente, degli ulteriori acconti sul prezzo dovuto in base al preliminare, rilevando che le istanze di fallimento nei confronti del venditore erano successive all'epoca della sospensione e che le procedure esecutive intraprese, ancorché relative a debiti precedenti, avevano colpito immobili diversi da quelli oggetto del preliminare stesso). (V 402/85, mass n 438614; (V 3072/82, mass n 421000).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)