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Sez. 2, Sentenza n. 2615 del 28/03/1988 (Rv. 458347 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - PERICOLO DI RIVENDICA - PERICOLO DI FALLIMENTO DEL VENDITORE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1988-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458347-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - PERICOLO DI RIVENDICA - PERICOLO DI FALLIMENTO DEL VENDITORE - SUFFICIENZA.*

Nel caso di compravendita definitiva di un immobile il timore dell'acquirente di essere pregiudicato dal possibile fallimento del venditore può giustificare la sospensione del pagamento del prezzo non già ai sensi dell'art. 1461 cod. civ. - dovendosi escludere, per gli immediati effetti reali del contratto suindicato, l'incertezza in ordine al conseguimento della controprestazione concernente il trasferimento della proprietà del bene - ma ai sensi dell'art. 1481, primo comma, cod. civ., che consente al compratore di sospendere il pagamento del prezzo in relazione al timore che la cosa venduta possa essere rivendicata da terzi. Peraltro, la possibilità del fallimento del venditore, se giustifica la sospensione anzidetta, non integra inadempimento, (rilevante ai fini della risoluzione del contratto), dell'Obbligo ex art. 1476 n. 3 cod. civ. di garantire il compratore dall'evizione, essendo la violazione di tale Obbligo configurabile soltanto quando si verifichi una molestia effettiva, in conseguenza di pretese sulla cosa fatte valere da terzi, e non anche quando sussista il semplice pericolo di molestie. (V 402/85, mass n 438614; (V 3072/82, mass n 421000; (V 3072/82, mass n 421001; (V 2375/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)