Sez. 1, Sentenza n. 24721 del 13/05/2015 Cc. (dep. 11/06/2015) Rv. 263915 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 - Divieto di cui all'art. 4 bis legge n. 354 del 1975 - Operatività - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Per l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non opera il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione, stabilito dall'art. 4 bis dalla legge n. 354 del 1975 in relazione alle condanne inflitte per i reati in esso indicati.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)