Sez. 1, Sentenza n. 1774 del 25/03/1998 Cc. (dep. 17/04/1998) Rv. 210348 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova in casi particolari - Divieto di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) - Operatività - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione, stabilito dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) in relazione a condanne inflitte per determinati reati, non opera per l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari previsto dall'art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)