Sez. 1, Sentenza n. 34250 del 08/06/2005 Cc. (dep. 23/09/2005) Rv. 232170 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova - In casi particolari - Divieto di cui all'art. 4 bis. ord. pen. - Operatività - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Per l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (art. 94 d.P.R. 9.10.1990 n. 309) non opera il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione, stabilito dall'art. 4 bis della Legge n. 354 del 1975 in relazione a condanne inflitte per determinati reati.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)