Sez. L, Sentenza n. 5671 del 16/03/2005 (Rv. 580275 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Chiamata in garanzia impropria - Mancata impugnazione della sentenza da parte del convenuto rimasto soccombente - Giudicato relativo alla causa principale - Configurabilità - Impugnazione da parte del garante - Estensione del giudicato nei suoi confronti - Esclusione - Contestazione dell'esattezza della decisione da parte di quest'ultimo - Ammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
In ipotesi di giudizio per accertamento della responsabilità conseguente ad infortunio sul lavoro, nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria dell'assicurazione, qualora, per effetto della mancata impugnazione della pronuncia sulla causa principale da parte del soggetto rimasto soccombente, si formi il giudicato sul rapporto principale, questo non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia in ordine al rapporto con il chiamante ed il chiamato può impugnare la statuizione del rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)