Sez. 1, Sentenza n. 1077 del 24/01/2003 (Rv. 559945 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Chiamata in garanzia impropria - Mancata impugnazione della sentenza da parte del convenuto - Giudicato relativo alla causa principale - Configurabilità - Impugnazione da parte del garante - Estensione del giudicato nei suoi confronti - Esclusione - Accertamento relativo all'obbligazione del debitore principale - Riesame "incidenter tantum" - Ammissibilità - Fattispecie relativa a soci di cooperativa edilizia condannata al pagamento nei confronti del Comune, relativa ad appalto pubblico e domanda di manleva nei confronti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria - che si verifica allorché colui che sia stato convenuto in giudizio dallo attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare - l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili. Qualora, pertanto, manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione della pronuncia sulla causa principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso. (Nella specie, un comune, aveva convenuto una cooperativa edilizia, ottenendone la condanna al pagamento del saldo del prezzo dell'area edificabile, così come si era quantificato a seguito del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, svoltosi nei gradi di merito, ma non più coltivato in Cassazione in base agli orientamenti giurisprudenziali del tempo. Alcuni soci, al fine della esclusione - pro quota - dell'obbligazione di <rivalsa> della società nei loro confronti, per la differenza di prezzo, pure accertata dal giudice di merito, avevano proposto ricorso in Cassazione nei confronti della società, che - invece - non aveva proposto impugnazione contro la condanna per il maggior prezzo in favore del Comune, facendo valere - nei confronti di questa - il comportamento consistito nella mancata impugnazione della sentenza di stima del terreno, da parte del Comune).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)