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Sez. U, Sentenza n. 12008 del 11/11/1991 (Rv. 474572 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità | Fondi edificabili - Indennità di occupazione - Determinazione - Criteri - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16, quinto, sesto e settimo comma e dell'art. 20 terzo comma della legge n. 865 del 1971 - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474572-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità

Nella disciplina espropriativa di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, la declaratoria d'illegittimità costituzionale, con riguardo ai fondi edificabili, dei criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 16, quinto, sesto e settimo comma, e, in via conseguenziale, dei criteri per la determinazione dell'indennità di occupazione di cui all'art. 20 terzo comma (sent. della Corte Costituzionale n. 5 del 1980) comporta, in riferimento a tale seconda indennità, che il citato art. 20 terzo comma resta inapplicabile globalmente, anche ove prevede il parametro di un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, e che, quindi, si rendono operanti le regole generali della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (valutazione del pregiudizio derivante dalla perdita del godimento e dei frutti del fondo, ragguagliabile, in carenza di più specifici elementi, agli interessi legali sull'importo dell'indennità di espropriazione).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 64, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)