Sez. 1, Sentenza n. 5718 del 26/06/1997 (Rv. 505483 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Art. 20, terzo comma, della legge n. 865 del 1971 - Declaratoria di illegittimità con sentenza Corte Cost. n. 5 del 1980 - Conseguenze - Fondi edificabili - Indennità di occupazione - Determinazione - Criteri.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
L'indennità di occupazione dei suoli edificatori, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del criterio di cui all'art. 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (sent. della Corte Cost. n. 5 del 1980) va presuntivamente liquidata, in difetto della prova di un reddito più elevato, rapportandola agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore venale del bene, che tenga conto della sua attitudine edificatoria (nella specie, non era intervenuto il decreto di espropriazione né era stato liquidato il danno per la perdita della proprietà del bene a seguito della cosiddetta accessione invertita).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)