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Sez. 1, Sentenza n. 4658 del 26/05/1997 (Rv. 504689 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Natura - Compenso relativo - Equiparabilità all'indennità di esproprio - Sussistenza - Conseguenze - Quantificazione - Criteri ex art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 - Applicabilità - Rilevanza nei giudizi in corso - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504689-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

L'art. 5 bis del del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, posto dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, introduce nuovi criteri per la determinazione della indennità di espropriazione relativamente alle aree edificatorie, i quali trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui sia stata convenuta la cessione volontaria del bene assoggettato alla procedura di espropriazione per pubblica utilità, dato che il relativo prezzo va equiparato all'indennità di esproprio, poiché tale cessione non costituisce un negozio di diritto privato, ma un negozio di diritto pubblico, diretto a consentire una più sollecita definizione del procedimento relativo al trasferimento coattivo del bene. La stessa disposizione è applicabile, quale "ius superveniens", anche nei giudizi in corso e in sede di legittimità - se non opera una delle cause di esclusione tassativamente indicate, come l'intervenuto giudicato, l'accettazione dell'indennità o la non impugnabilità della stessa - e in particolare in luogo delle regole di cui alla legge 25 giugno 1865 n. 2359, applicate (come nella specie) dal giudice "a quo" a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte Cost. n. 223 del 1983) della norma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385 sulla liquidazione in acconto dell'indennità sulla base del valore agricolo medio di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni (già dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. n. 5 del 1980), salvo conguaglio in base a legge emananda.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 2359, Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)