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Sez. 2, Sentenza n. 9522 del 06/05/2005 (Rv. 582656 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE | Comunione ereditaria - Relativa ad unico bene immobile - Alienazione di alcune quote ad estranei - Trasformazione in comunione ordinaria - Esclusione - Scioglimento - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582656-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE

La comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto che essa comprenda un unico bene immobile, nè per la circostanza che alcuni dei coeredi abbiano ceduto ad estranei le rispettive quote, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la divisione deve aver luogo in conformità alle norme sulla divisione ereditaria. Solamente quando siano state compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con conseguente inapplicabilità del retratto successorio, di cui all'art. 732 cod. civ., che postula la persistenza dello stato di comunione dell'eredità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 768

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)