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Sez. 2, Sentenza n. 4224 del 23/02/2007 (Rv. 595622 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE | Comunione ereditaria - Oggetto - Scioglimento - Nozione - Condizioni - Persistenza di comunione ordinaria - Compatibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595622-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE

Poiché la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del "de cuius" al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 e ss. cod. civ. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; d'altra parte, lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario in divisione, sicchè l'attribuzione congiunta di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o a una divisione parziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)