Sez. L, Sentenza n. 16633 del 05/11/2003 (Rv. 567917 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Trasformazione dell'amministrazione delle Poste in Ente Poste Italiane - Personale - Trattamento economico e normativo di natura pubblicistica - Applicabilità fino al 26 novembre 1994, data della stipulazione del primo contratto collettivo - Residua possibilità di applicare l'art.124 del D.P.R. n. 3 del 1957 in materia di dimissioni - Esclusione.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
A norma dell'art.6 D.L. n. 487/1993, convertito con modificazioni in legge n.71/1994, anche dopo la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico - e fino alla stipulazione del primo contratto collettivo, avvenuta in data 26 novembre 1994 - restano applicabili al personale i previgenti trattamenti di natura pubblicistica, sia economici che normativi. Cessato, dopo tale data, il regime pubblicistico, è esclusa l'applicabilità dell'art. 124 del D.P.R. n. 3 del 1957, sicché non è più configurabile la possibilità di revocare le dimissioni disciplinata dalla predetta disposizione.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 124, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)