Sez. L, Sentenza n. 137 del 09/01/2003 (Rv. 559530 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico - Privatizzazione dei rapporti di lavoro - Comunicazione di collocamento a riposo del dipendente al raggiungimento della massima anzianità contributiva - Nullità ex art. 1418 cod. civ. - Equivalenza a comunicazione di licenziamento - Esclusione - Condizioni - Conseguenze - Diritto del lavoratore alla corresponsione della indennità supplementare di licenziamento prevista del contratto collettivo e dell'indennità di preavviso - Esclusione.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Poste italiane, la comunicazione datoriale di collocamento a riposo del dipendente, emessa sulla base della clausola n. 22 del C.C.L.N. per i dirigenti dell'Ente Poste, che prevede l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro al conseguimento della massima anzianità contributiva, e che deve reputarsi nulla, per contrarietà alle norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., non è da interpretarsi automaticamente come comunicazione di licenziamento, e quindi espressione di una specifica volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro; ne consegue che non è dovuta l'attribuzione della indennità supplementare di licenziamento prevista dall'art. 21 del contratto collettivo, né l'indennità sostitutiva del preavviso, se non emerge dal tenore della comunicazione la volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)