Sez. L, Sentenza n. 1603 del 16/02/1998 (Rv. 512645 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Ente Poste Italiane - Personale - Trattamento economico e normativo di natura pubblicistica - Applicabilità fino alla stipulazione del primo contratto collettivo - Promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. - Inapplicabilità fino al medesimo momento.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
A norma dell'art. 6 D.L. n. 487/1993, convertito con modificazioni in legge n. 71/1994, anche dopo la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico - e fino alla stipulazione del primo contratto collettivo - restano applicabili al personale i previgenti trattamenti di natura pubblicistica, sia economici che normativi, con la conseguente - inoperatività della così detta "promozione automatica" ex art. 2103 cod. civ. per tutto il periodo precedente l'entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)