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Sez. 3, Sentenza n. 774 del 19/01/2016 (Rv. 638650 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Intervento con credito privilegiato oltre i termini indicati nell'art. 499, comma 2, c.p.c. - Conseguenze - Inammissibilità dell'intervento - Esclusione - Diritto all'accantonamento in sede di distribuzione - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638650-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

In caso di intervento tardivo, oltre il termine di cui all'art. 499, comma 2, c.p.c., del creditore privilegiato che versi in una delle condizioni cui all'art. 499, comma 1, c.p.c., il credito si ha per disconosciuto, restando preclusa l'attivazione del subprocedimento di verificazione regolato dalla norma, senza che da ciò, peraltro, derivi l'inammissibilità dell'intervento stesso attesa la prevalenza della disciplina di cui all'art. 551 c.p.c. ovvero, per le espropriazioni mobiliari presso il debitore e per le espropriazioni immobiliari, degli artt. 528 e 566 c.p.c., sicché detto creditore, per assicurarsi almeno il diritto all'accantonamento in sede di distribuzione, è tenuto a presentare specifica istanza e a dimostrare di aver agito, entro i trenta giorni dalla data dell'intervento tardivo, per conseguire il titolo esecutivo mancantegli nei confronti dell'esecutato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 526, Cod. Proc. Civ. art. 528, Cod. Proc. Civ. art. 551, Cod. Proc. Civ. art. 566

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)