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Sez. 3, Sentenza n. 7107 del 09/04/2015 (Rv. 635146 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Intervento - Contestazione dei presupposti di ammissibilità dello stesso - Insorgenza in sede distributiva - Applicazione del termine ex art. 617 cod. proc. civ. - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635146-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

In materia di espropriazione forzata, la contestazione da parte del creditore procedente - o di quello intervenuto in base a titolo esecutivo, ovvero in forza dei presupposti processuali speciali di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 499, cod. proc. civ.- circa la ritualità, per carenza dei presupposti di ammissibilità, dell'intervento di altro creditore, non rientrante nelle categorie testé indicate, dà luogo, sempre che una lite siffatta non sia insorta in precedenza ad impulso di altri tra i soggetti del processo esecutivo, ad una controversia in sede distributiva non soggetta al termine ex art. 617 cod. proc. civ., potendo, pertanto, essere instaurata dalla data del dispiegamento dell'intervento o da quella di conoscenza dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)