Sez. L, Sentenza n. 3483 del 23/05/1986 (Rv. 446426 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - TRATTAMENTO EX ART. 8, SECONDO COMMA, LEGGE 5 NOVEMBRE 1968 N. 1115 - CALCOLO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - TRATTAMENTO EX ART. 8, SECONDO COMMA, LEGGE 5 NOVEMBRE 1968 N. 1115 - CALCOLO - CRITERI.*
Al fine di determinare l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione ex art. 8, secondo comma, legge 5 novembre 1968 n. 1115 occorre calcolare i due terzi della retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito dal lavoratore nell'ultimo mese di lavoro; tale calcolo implica pertanto l'adozione di due distinti parametri di riferimento: da una parte la paga di fatto (da intendersi come retribuzione oraria in concreto percepita dal lavoratore), dalla altra il normale orario contrattuale (da intendersi come il numero di ore di lavoro ordinario previste dal contratto e non già come le effettive ore di lavoro nell'ultimo mese di occupazione). (V 2342/84, mass n 434375).*
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)