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Sez. L, Sentenza n. 2342 del 11/04/1984 (Rv. 434375 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO DALLA SITUAZIONE DI CONGIUNTURA ECONOMICA DI UN SETTORE DELL'IMPRESA - SUFFICIENZA - CONNESSIONE LOGICA E NON MERA SUCCESSIONE TEMPORALE - ACCERTAMENTO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434375-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO DALLA SITUAZIONE DI CONGIUNTURA ECONOMICA DI UN SETTORE DELL'IMPRESA - SUFFICIENZA - CONNESSIONE LOGICA E NON MERA SUCCESSIONE TEMPORALE - ACCERTAMENTO - OBBLIGATORIETÀ.*

L'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 - il quale prevede un trattamento speciale di disoccupazione dei lavoratori, "nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti, posteriori all'entrata in vigore della presente legge, da parte delle imprese industriali, diverse da quelle edili, per cessazione di attività aziendali di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di personale" - considera, quale fatto costitutivo del diritto a tale trattamento, una situazione, non transitoria, di crisi coinvolgente in modo sostanziale l'attività dell'impresa, ma non necessariamente caratterizzata dall'adozione di un licenziamento collettivo per riduzione di personale; pertanto, ai fini della fruizione del beneficio, è sufficiente che il licenziamento dei lavoratori, ancorché non configurabile come licenziamento collettivo per riduzione di personale, sia giustificato dalla situazione di congiuntura economica di un settore dell'impresa, tenendo presente che un simile collegamento dev'essere accertato e valutato sotto un profilo anche di connessione logica anziché di mera successione temporale.*

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)