diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 22813 del 15/04/2004 Ud. (dep. 14/05/2004) Rv. 229228 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA | Ignoranza scusabile - Inevitabilità - Condizioni - Categorie professionali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229228-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA

Non può essere invocata l'ignoranza della legge penale ex art 5 cod. pen. - alla luce dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale - da parte di chi, professionalmente inserito in un campo di attività collegato alla materia disciplinata dalla legge integratrice del precedetto penale, non si uniformi alle regole di settore, per lui facilmente conoscibili a ragione dell'attività professionale svolta. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'errore sulla qualifica demaniale di un'area o terreno, in riferimento al reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, possa essere invocato da un soggetto, legale rappresentante di una società operante nell'ambito dei cantieri navali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)