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Sez. 6, Sentenza n. 6776 del 22/03/2000 Ud. (dep. 07/06/2000) Rv. 216319 - 01

SANITÀ PUBBLICA - ALIMENTI MEDICAMENTOSI (MEDICINALI) | Stupefacenti - Registro - Modalità di tenuta - Scusabilità dell'ignoranza sulla legge penale - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216319-01

SANITÀ PUBBLICA - ALIMENTI MEDICAMENTOSI (MEDICINALI)

Alla stregua della sentenza costituzionale n.364 del 1988, l'errore sul precetto è inevitabile nei casi di impossibilità di conoscenza delle legge penale da parte di ogni consociato. Deve ritenersi tuttavia che, per coloro i quali svolgono professionalmente una determinata attività, esiste un "dovere di informazione" particolarmente rigoroso, tanto che essi rispondono anche in caso di "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica e, quindi, nella interpretazione delle leggi. (Fattispecie relativa all'obbligo di perfetta tenuta dei registri delle sostanze a preparazione stupefacente incombente al farmacista).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 68, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)