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Sez. 5, Sentenza n. 8402 del 03/02/2011 Ud. (dep. 02/03/2011) Rv. 249721 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Importi estromessi dal patrimonio della società fallita rientrati prima della dichiarazione di fallimento - Integrazione della distrazione di cui all'art. 216 legge fall. - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249721-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento, non già al momento della commissione dell'atto antidoveroso. Pertanto, non integra fatto punibile come bancarotta per distrazione la condotta, ancorché fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito il quale ha affermato la responsabilità dell'imputato a titolo di bancarotta per distrazione, omettendo di motivare in ordine all'effettivo rientro del denaro fuoriuscito dalla società e ai tempi di restituzione delle somme).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)