Sez. 5, Sentenza n. 52077 del 04/11/2014 Ud. (dep. 15/12/2014) Rv. 261347 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per distrazione - Contratto preliminare di vendita di bene immobile - Simulazione del versamento della caparra - Esecuzione del contratto con versamento dell'intero prezzo successiva alla pronuncia di fallimento - Bancarotta riparata - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
La bancarotta 'riparatà si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno. Sussistono, pertanto, gli estremi della bancarotta per distrazione, e non quelli della bancarotta 'riparatà, qualora l'attività restitutoria o riparatoria sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento per iniziativa del curatore. (Nel caso di specie, la stipula, prima della pronuncia del fallimento, di un preliminare, con versamento simulato della caparra, non produceva effetti negativi per la massa dei creditori perché il curatore optava per l'esecuzione del contratto, conseguendo l'intero prezzo della vendita comprensivo della caparra).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)