Sez. 5, Sentenza n. 50289 del 07/07/2015 Cc. (dep. 22/12/2015) Rv. 265903 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Società ammessa al concordato preventivo - Distrazione successiva di somme - Bancarotta fraudolenta patrimoniale postfallimentare - Sussistenza - Restituzione e rientro della somma distratta - Bancarotta "riparata" - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
La distrazione di somme da una società ammessa al concordato preventivo configura un'ipotesi di bancarotta fraudolenta postfallimentare in relazione alla quale la restituzione della somma distratta non realizza una forma di cosiddetta bancarotta "riparata", poiché, per determinare l'insussistenza della materialità del reato, l'attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)