Sez. 4, Sentenza n. 10674 del 19/02/2013 Cc. (dep. 07/03/2013) Rv. 254940 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Condanna dell'imputato - Disconoscimento di una circostanza attenuante - Annullamento con rinvio sulla ritenuta esclusione della stessa - Formazione del giudicato in punto di responsabilità dell'imputato - Sussistenza - Individuazione dei termini cautelari.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Nel caso in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente all'esclusione di una circostanza aggravante (nella specie, sub art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in l. 203 del 1991) in grado d'appello, deve ritenersi che si sia formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità dell'imputato a prescindere dalle statuizioni del giudice in ordine al bilanciamento tra le circostanze, sicché i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. d), seconda parte, cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 bis n. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)