Sez. 3, Sentenza n. 142 del 20/11/1997 Ud. (dep. 10/01/1998) Rv. 209457 - 01
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Formazione progressiva del giudicato - Coincidenza con la eseguibilità - Esclusione - Fattispecie.
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Per il principio di formazione progressiva del giudicato la definitività di una sentenza può aversi anche soltanto su alcuni dei punti oggetto del giudizio, sui quali per mancanza di specifica impugnazione il processo si è esaurito. L'autorità di cosa giudicata non deve poi essere confusa con la esecutorietà della sentenza. (Nella specie la Corte ha osservato come il reato non si fosse prescritto in quanto sulla esistenza e sulla attribuibilità di esso ai ricorrenti, originariamente appellanti, si era formato il giudicato sulla sentenza di primo grado, avendo avuto l'appello ad oggetto solo il giudizio di comparazione fra le circostanze del reato e la entità della pena per esso inflitta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 545
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)