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Sez. 2, Sentenza n. 12344 del 05/12/1997 (Rv. 510736 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Singolo condomino - Uso della cosa comune per fatto esclusivamente proprio - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510736-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI

L'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è sottoposto, secondo il disposto dell'art. 1102 cod. civ., a due fondamentali limitazioni, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini. Simmetricamente, la norma in parola, intesa, altresì, ad assicurare al singolo partecipante, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa, legittima quest'ultimo, entro i limiti ora ricordati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, non potendosi la nozione di "uso paritetico" intendersi in termini di assoluta identità di utilizzazione della "res", poiché una lettura in tal senso della norma "de qua", in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio (nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto non costituire abusiva utilizzazione dell'intercapedine comune di un edificio in condominio, accessibile soltanto dal giardino del condomino interessato, la collocazione, da parte di quest'ultimo, di due serbatoi in lamiera per il gasolio, di un vaso di espansione per l'impianto di riscaldamento e di alcune scaffalature in legno, non essendo la suddetta attività legittimamente qualificabile in termini di impedimento allo svolgimento della funzione sua propria della "res" - consistente nel dare aria e luce al fabbricato, nonché nell'offrire protezione contro l'umidità proveniente da eventuali fondi o manufatti limitrofi -)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)