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Sez. 1, Sentenza n. 37 del 12/01/1971 (Rv. 349344 - 01)

FALLIMENTO - COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - FORO DELLA SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE - ELEMENTI INDICATIVI DELLA SEDE PRINCIPALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349344-01

FALLIMENTO - COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - FORO DELLA SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE - ELEMENTI INDICATIVI DELLA SEDE PRINCIPALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini della individuazione del tribunale territorialmente competente per la dichiarazione del fallimento devesi fare riferimento al luogo dove l'imprenditore ha il centro principale dei suoi interessi, il quale centro puo coincidere anche con la Sede legale dell'impresa. L'accertamento degli elementi e circostanze indicativi del centro reale degli interessi dell'imprenditore e la loro valutazione costituiscono un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e sottratto al controllo del giudice di legittimita se congruamente e correttamente motivato. (nella specie il giudice di merito aveva ritenuto competente il tribunale di Milano, perche in quella citta si erano svolti senza interruzione Atti concreti di organizzazione imprenditoriale e di direzione finanziaria dell'impresa). (V 3669'69, mass n 343909' 2406'69, mass n 341871).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)