Sez. 1, Sentenza n. 3137 del 19/10/1972 (Rv. 360921 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - DETERMINAZIONE - CRITERI. *
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - DETERMINAZIONE - CRITERI. *
La Sede principale dell'impresa, sia essa individuale o sociale, determinante - a norma dell'art 9 della legge sulla disciplina del fallimento - ai fini della Competenza territoriale (di carattere funzionale e, quindi, sottratta alla volonta delle parti) per la dichiarazione di fallimento, e il luogo dove si svolge la prevalente attivita direttiva ed amministrativa per l'Esercizio dell'impresa, cioe dove questa ha il centro effettivo dei suoi interessi, nel quale vive ed opera, dove tratta i suoi affari e dove i suoi diversi fattori vengono organizzati e coordinati. Pertanto, mentre la semplice dichiarazione dell'imprenditore relativa alla Sede dell'impresa non e sufficiente a radicare la Competenza per il fallimento, non costituiscono elementi idonei alla identificazione di tale Competenza il luogo dove si trovano i beni aziendali o il luogo dove si svolge materialmente l'attivita produttiva o dove sono gli stabilimenti e le fabbriche gestiti dall'impresa e, meno ancora, ove risiedono i creditori. (Conf 879'71, mass n 350771; 37'71, mass n 349344; (Conf 508'70, mass n 345541).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)