Sez. 1, Sentenza n. 3669 del 11/11/1969 (Rv. 343909 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - IMPRESA - FORO DELLA SEDE PRINCIPALE - NOZIONE -MANCATA COINCIDENZA FRA SEDE EFFETTIVA E LEGALE.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - IMPRESA - FORO DELLA SEDE PRINCIPALE - NOZIONE -MANCATA COINCIDENZA FRA SEDE EFFETTIVA E LEGALE.*
Competente a dichiarare il fallimento di una impresa, a norma dell'art. 9 del RD 16 marzo 1942, n. 267, e il tribunale del luogo dove essa ha Sede principale, per tale intendendosi il centro dominante della sua attivita direttiva ed amministrativa, cioe il luogo dove essa tratta i suoi affari ed interessi e dove vengono coordinati i diversi fattori dell'impresa stessa. Tale luogo, di solito, coincide con la Sede legale, ma, se sussistono sicuri e concreti elementi in base ai quali si possa fondatamente escludere una tale coincidenza, occorre far riferimento alla Sede effettiva per la Determinazione della Competenza. (V 2406-69, massima n 341871 2402-69, massima n 341865 2185-69, massima n 341511 757-69, massima n 339070 324-69, massima n 338318 2977-68, massima n 335793 230-68, massima n 331128 1178-67, massima n 327628 Conf 2506-66, massima n 324837).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)