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Sez. 3, Sentenza n. 17627 del 20/11/2003 (Rv. 568329 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Disciplina ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Funzione - Generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568329-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

In tema di contenuto del ricorso per Cassazione, poiché la finalità della norma di cui all'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. è quella di assicurare che il ricorso stesso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, la immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, sono inammissibili quei motivi che, anziché precisare le ragioni delle proposte censure, si esauriscano in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e nella conseguente istanza di Cassazione.(Fattispecie in tema di dedotta contrarietà al buon costume di un contratto atipico, senza l'esposizione di nessuna ragione di diritto per cui i giudici di merito avrebbero errato nel ritenerlo contrario a norme imperative).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)