diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11289 del 28/08/2001 (Rv. 549091 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Censura prospettante un errore di diritto o un vizio logico nella valutazione della volontà negoziale - Generico richiamo alle norme asseritamente disapplicate o applicate erroneamente - Apodittica enunciazione del "nomen iuris" della fattispecie - Inammissibilità - Specificazione delle ragioni di diritto del denunciato errore e dimostrazione della violazione delle norme di ermeneutica asseritamente violate - Necessità.
Stato
decisa il 2001-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549091-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

La parte che con il ricorso per cassazione denunci l'errore di diritto o il vizio logico da parte del giudice del merito nella valutazione della volontà negoziale, non può limitarsi a richiamare genericamente le norme che ritiene siano state disapplicate o erroneamente applicate, né ad enunciare apoditticamente quello che ritiene essere il "nomen iuris" della fattispecie, ma deve specificare le ragioni di diritto del denunciato errore e dimostrare la violazione di specifiche norme di ermeneutica, investendo, in caso contrario, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la prospettazione di una difforme interpretazione il merito delle valutazioni e risultando, pertanto, inammissibili in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)