Sez. 5, Sentenza n. 24623 del 19/11/2014 (Rv. 633670 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Mancato perfezionamento del condono delle stesse - Rettifica del valore dichiarato dell'immobile nei confronti dell'alienante che ha pagato l'INVIM - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, nel caso di mancato perfezionamento delle definizione agevolata, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in ragione del mancato pagamento del dovuto entro i termini di legge, è legittima la rettifica del valore dichiarato dell'immobile anche nei confronti dell'alienante, il quale abbia regolarmente pagato l'INVIM a suo carico, ai distinti fini della liquidazione delle ulteriori imposte, attesa la natura solidale del vincolo obbligatorio, a norma del disposto degli artt. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 11, comma 1 e 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 11, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 11 com. 1, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 11 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)