Sez. 5, Sentenza n. 9126 del 23/04/2014 (Rv. 630771 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Debito d'imposta - Pagamento - Obbligazione solidale tra le parti contraenti della vendita - Beneficio dell'ordine e beneficio della previa escussione in favore del venditore - Insussistenza - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE
Le parti contraenti di una vendita immobiliare sono solidalmente obbligate al pagamento della relativa imposta di registro, ai sensi dell'art.57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, senza che l'Amministrazione sia vincolata, nella sua riscossione, dal beneficio dell'ordine, né da quello della previa escussione, mirando la norma a garantire il creditore di imposta rendendogli più sicura ed agevole la percezione del tributo. Ne consegue che ciascun debitore è tenuto per l'intero corrispondente debito verso l'Erario, il quale, a sua volta, può indifferentemente esigere il totale adempimento dall'uno o dall'altro condebitore, non essendogli precluso, fin quando non l'abbia ottenuto, di agire anche separatamente nei loro confronti.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)