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Sez. 6, Sentenza n. 30994 del 05/04/2018 Ud. (dep. 09/07/2018) Rv. 273595 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Conversazioni tra presenti - Registrazione ad opera del chiamante in correità in stato di arresto - Utilizzabilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273595-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

La registrazione fonografica di conversazioni tra presenti, eseguita grazie ad un microfono posto indosso al chiamante in correità, mentre si trova sottoposto alla misura precautelare dell'arresto, è utilizzabile quale prova a carico del correo, atteso che nessuna norma preclude al soggetto in stato di arresto di intervenire nella fase di formazione della prova. (In motivazione la Corte ha, altresì, aggiunto che, nella fattispecie, il coindagato in stato di arresto non aveva agito quale agente provocatore di un reato che altrimenti non sarebbe stato commesso, ma aveva semplicemente consentito la prosecuzione delle indagini per la raccolta delle prove a carico del correo relativamente ad un reato già commesso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)