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Sez. 6 - , Sentenza n. 7003 del 21/10/2020 Ud. (dep. 23/02/2021) Rv. 280839 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTIVITÀ DI INDAGINE | Registrazioni tra presenti - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280839-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTIVITÀ DI INDAGINE

Sono utilizzabili le intercettazioni tra presenti eseguite, in accordo con la polizia giudiziaria, dal destinatario di una richiesta di denaro da parte di un pubblico ufficiale, all'atto della consegna, ove la persona offesa non operi quale agente provocatore, determinando a porre in essere il reato chi non era intenzionato a commetterlo, bensì si limiti a disvelare l'altrui intenzione criminosa, permettendo la raccolta delle relative prove. (Fattispecie in tema di tentata induzione indebita, ex art. 319-quater cod. pen., rispetto alla quale l'imputato, nel momento in cui avveniva la registrazione, aveva già compiuto la condotta illecita, inducendo il privato a promettere la dazione del denaro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)