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Sez. 2, Sentenza n. 1514 del 21/10/2005 Ud. (dep. 16/01/2006) Rv. 233325 - 01

SENTENZA - REDAZIONE | Termini per la redazione della motivazione - Proroga ex art. 154, comma quarto bis, disp. att. cod. pen. pen. - Prolungamento del periodo per il deposito - Esclusione - Termini di impugnazione - Dies a quo - Scadenza del termine di redazione come prorogato - Esclusione - Data della notificazione dell'avviso di udienza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233325-01

SENTENZA - REDAZIONE

In materia di termini per l'impugnazione, la proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., non comporta il prolungamento del periodo fissato per il deposito della sentenza, sicché il "dies a quo" dei termini di impugnazione coincide non già con la scadenza del termine stabilito per il deposito aumentato del periodo prorogato, ma con il giorno di notificazione alle parti dell'avviso di deposito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 154 com. 4 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)