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Sez. 4, Sentenza n. 58249 del 17/10/2018 Ud. (dep. 27/12/2018) Rv. 274966 - 01

SENTENZA - REDAZIONE | Termini per la redazione della motivazione - Proroga ex art.154, comma 4-bis, cod. proc. pen. - Comunicazione al pubblico ministero - Decorrenza del termine per impugnare - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274966-01

SENTENZA - REDAZIONE

Nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il "dies a quo" per l'impugnazione del pubblico ministero decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga, qualora questo gli sia stato comunicato, e, in caso contrario, dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto validamente eseguita la comunicazione del provvedimento di proroga effettuata mediante posta elettronica non certificata, in quanto lo stesso pubblico ministero ricorrente aveva dichiarato di avere ricevuto tale comunicazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 154, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)